Il trasferimento immobiliare che adempie all’accordo di separazione beneficia dell’esenzione da qualsiasi imposta |
L’art. 19, l. n. 74/1987, nel testo risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte cost. n. 154/1999) comporta che si debba riconoscere il «carattere di negoziazione globale» a tutti gli accordi di separazione che, anche tramite trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo stabile la crisi coniugale destinata a concludersi con un divorzio «non solo prefigurato, ma voluto dalle parti, in presenza delle necessarie condizioni di legge» (Cass. n. 2111/2016). Nel caso di specie, secondo la CTP, l’operazione immobiliare concerneva l’adempimento concreto di obblighi contenuti nel provvedimento di omologa della separazione dei coniugi.
A parere del Collegio, inoltre, non rileva il fatto che i venditori nella compravendita fossero persone estranee al nucleo familiare in quanto le altre parti del contratto erano i coniugi e i loro figli ed era espressamente previsto tra le condizioni della separazione consensuale l’obbligo per il marito di acquistare, a propria cura e spese, un appartamento adatto alle necessità della moglie e dei figli minori.
Oltretutto «la disposizione di legge e la stessa giurisprudenza fanno riferimento genericamente a trasferimenti mobiliari e immobiliari senza specificare che tali trasferimenti debbano riguardare beni già di proprietà di uno o di entrambi i coniugi».La Commissione, pertanto, accoglie l’appello.