Precetto per le spese straordinarie per i figli: requisiti sostanziali e probatori del titolo esecutivo |
Massima
Le spese scolastiche e mediche anticipate per i figli esulano dalla rigida applicazione della regola della certezza, liquidità ed esigibilità prevista dell’art. 474 c.p.c. in quanto ricollegabili ad eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi nel loro avverarsi ed incerti solo nel quando e nel quanto.
Per soddisfare il requisito della liquidità è necessaria la produzione della documentazione di spesa rilasciata da strutture pubbliche (scuole e SSN), attesa la natura della funzione da esse esercitata e la loro particolare attendibilità. Alle strutture pubbliche sono equiparabili gli altri soggetti che siano specificamente indicati nel titolo o concordati preventivamente tra i coniugi. La documentazione dell’esborso può provenire anche da soggetto diverso, se abbinata a documentazione di provenienza pubblicistica che provi l’ammontare della spesa e la sua riconducibilità ad attività scolastica in senso stretto.
In senso conforme
Cass. 18 gennaio 2017, n. 1161
Cass. 20 ottobre 2016, n. 21241
Cass. 2 marzo 2016, n. 4182
Cass. 23 maggio 2011, n. 11316
Trib. Parma 7 gennaio 2016
In senso difforme
Cass. 7 febbraio 2014, n. 2815
Cass. 28 gennaio 2008, n. 1161