È possibile il rimborso del mantenimento elargito all’ex moglie per gli anni in cui ha convissuto segretamente con l’amante? |
Secondo l’orientamento dominante le somme versate a titolo di mantenimento nei confronti del coniuge economicamente più debole non sono ripetibili operando la presunzione che siano state consumate proprio per il sostentamento del medesimo (v. in questo senso anche Cass. civ., sez. I, 23 aprile 1998, n.4198; Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2008, n. 28987, Cass. civ., sez.I, 20 marzo 2009, n. 6864; Cass. civ., sez.I, 16 ottobre 2013, n. 23441; Cass. civ., sez. I, 4 dicembre 2012, n. 21675; Cass. civ., sez. VI, 20 luglio 2015, n. 15186). Lo stesso principio varrebbe per l’assegno divorzile allorché sia destinato nei fatti a soddisfare, per la sua non elevata entità, esigenze di carattere alimentare (Cfr. Cass. civ., sez. I, 9 settembre 2002, n. 13060).
In altre parole, è inammissibile la richiesta di restituzione in quanto si considera che l’assegno sia stato versato per essere speso e non si può certo pretendere, quindi, che chi lo ha ricevuto lo abbia accantonato in tutto o in parte. (Cass. civ. sez. VI, 16 novembre 2015, n. 23409).
Tuttavia, vi sono state anche pronunce di segno contrario, che hanno ribadito che il contributo versato al coniuge, quando sia di elevata entità, debba essere restituito per la parte eccedente la “quota alimentare”. (Cfr. Cass. civ. sez. I, 28 gennaio 2009, n. 2182).
In sostanza non dovrà essere restituita solo quella parte degli assegni che è servita al soddisfacimento delle esigenze basilari di vita. Il Giudice dovrà fare una verifica puntuale della singola situazione concreta tento conto soprattutto dell’entità dell’importo di cui si chiede la restituzione.