Figli maggiorenni e ormai indipendenti: al padre va restituito quanto pagato per il mantenimento

 

Il venir meno dell’obbligo di mantenimento dei figli. Nel caso di specie, come risulta dalla sentenza impugnata, le figlie, con il matrimonio contratto nel 1994 e nel 1998, hanno raggiunto la definitiva indipendenza economica; e tale circostanza per i Giudici di legittimità è decisiva e giustifica il venir meno dell’obbligo del padre di provvedere al loro mantenimento. A ciò si aggiunge anche che prima dei matrimoni delle figlie, queste comunque avevano conseguito il diploma di laurea che faceva venir meno l’obbligo di mantenimento da parte sua, in base all’accordo congiunto raggiunto tra i coniugi in sede di divorzio.
La circostanza, poi, che il procedimento di revisione delle condizioni economiche proprie del regime post coniugale sia stato introdotto dal ricorrente solo in un secondo momento, per ottenere il riconoscimento del mutamento di dette condizioni e di essere esonerato in futuro da ulteriori pagamenti, non impedisce la proposizione dell’azione restitutoria delle somme indebitamente corrisposte, a norma dell’art. 2033 c.c.. Spetta, infatti, al giudice cui si propone la domanda restitutoria di indebito valutarne la fondatezza in relazione agli eventi successivi che si verificano.
E – proseguono i Supremi Giudici – che l’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex coniuge si giustifica solo dove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, la quale non ricorre nelle ipotesi in cui ne abbiano beneficiato i figli maggiorenni che ormai abbiano una indipendenza economica in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio. A ciò consegue l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, per nuovo esame, alla Corte territoriale in diversa composizione.