Quantificazione del mantenimento per i figli e principio di proporzionalità alle risorse di ciascun genitore |
La legge, nell’imporre a ciascun genitore l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua quali elementi tenere in considerazione nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, al tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici di cura assunti da ciascun genitore, anche le risorse economiche di entrambi i genitori. Ciò comporta che il giudice, nel quantificare l’importo dell’assegno di mantenimento per il figlio e realizzare il principio di proporzionalità, è tenuto ad effettuare una valutazione comparata dei redditi e delle sostanze di entrambi i genitori. Il giudice è, altresì, tenuto per legge a disporre d’ufficio gli accertamenti tributari sui redditi e sui beni del genitore che non li abbia documentati.
In senso conforme
Cass., 18 settembre 2013, n. 21273
Cass., 10 luglio 2013, n. 17089
Cass., 6 novembre 2009, n. 23630
Cass., 4 novembre 2009, n. 23411
Cass., 2 maggio 2006, n. 10119
In senso difforme
Cass., 2 agosto 2013, n. 18538
Cass., 24 gennaio 2007, n. 1607