La vexata quaestio della revoca del consenso al divorzio congiunto

La revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l’improcedibilità della domanda congiunta di divorzio in quanto il tribunale deve comunque provvedere all’accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all’esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili e agli interessi dei figli minori. La domanda congiunta di divorzio dà, infatti, luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell’ambito del quale l’accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 l. n. 898/1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole e i rapporti economici.

In senso conforme

Cass. 13 febbraio 2018, n. 10463
Cass. 8 luglio 1998, n. 6664