Diritto alla pensione di reversibilità e una tantum: le Sezioni Unite risolvono il contrasto

Cass., S.U., 24 settembre 2018, n. 22434

L’una tantum esclude la pensione di reversibilità? Parte della giurisprudenza riconosce natura previdenziale al diritto alla pensione di reversibilità,  ma esclude il concorso del coniuge divorziato qualora la corresponsione dell’assegno divorzile non sia attuale in quanto convenuta dalle parti in un’unica soluzione (Cass. n. 159/1998; Cass. n. 9054/2016; Cass. n. 17018/2003).

 

La titolarità dell’assegno divorzile deve essere attuale e concreta. Le Sezioni Unite risolvono il contrasto enunciando il principio di diritto secondo cui, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex  art. 9 l. n. 898/1970, la titolarità dell’assegno divorzile deve intendersi come attuale e concretamente fruibile al momento della morte dell’ex coniuge mentre non rileva la titolarità astratta del diritto all’assegno di divorzio in precedenza soddisfatto con la corresponsione di un’unica soluzione.