Il CONSIGLIO di STATO ha ribaltato l’esegesi letterale estensiva del divieto di patti di trasferimento patrimoniale ex art. 12 d.l. n. 132/14 (separazione o divorzio innanzi all’ufficiale di stato civile), elaborata dal TAR Lazio con la sentenza n. 7813/16, secondo cui non erano valide le restrizioni previste, con un revirement, dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 6/15: lo limita all’ipotesi di assegno una tantum, escludendolo invece in caso di assegno mensile di mantenimento.
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 4478 del 26 ottobre 2010