Il cumulo delle domande di separazione e divorzio nei procedimenti congiunti |
I principi della legge delega | Il cumulo delle domande di separazione e divorzio nel procedimento contenzioso | Il cumulo delle domande di separazione e divorzio nei procedimenti congiunti: i perché di un sì | Il cumulo di domande e la (pregressa) giurisprudenza di legittimità | Un possibile modello | Conclusioni |
I principi della legge delega
Con l’art. 1, comma 23, lett. bb) l. 206/2021 il legislatore delegante ha inviato il delegato a «prevedere che nel processo di separazione tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest’ultima sia procedibile solo all’esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale, assicurando in entrambi i casi l’autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti».
La delega a riformare i procedimenti su domanda congiunta era invece contenuta nell’art. 1, comma 17 lett. o), (“prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale, di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all’udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l’altra parte purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione”) e nell’art.1, comma 23 lett. hh) che richiedeva di “introdurre un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall’articolo 711 del codice di procedura civile, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l’indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l’udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare.
In applicazione dei principi di delega è stato introdotto l’art. 473-bis.51 che disciplina i procedimenti su domanda congiunta. Il legislatore delegato ha utilizzato come modello procedimentale quello della separazione consensuale, prevedendo però che tutti i procedimenti su domanda congiunta debbano concludersi con sentenza e non più (con riferimento alla separazione consensuale) con il decreto di omologazione.
* Il presente contributo anticipa quanto sarà approfondito nel libro di prossima pubblicazione: La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo (a cura di A. Simeone – R. Giordano).