parti comuni

È legittima l’installazione dell’ascensore intrapresa dal singolo condomino

L’installazione di un ascensore e la conseguente modifica delle parti comuni non possono essere impediti per una disposizione del regolamento condominiale che subordini l’esecuzione dell’opera stessa all’autorizzazione del condominio. L’ascensore, infatti, rappresenta un’opera volta a superare le barriere architettoniche e il singolo condomino può assumersi interamente il costo della relativa costruzione poiché siano rispettati i limiti previsti dall’art. 1102 c.c.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 31462/18; depositata il 5 dicembre)