Ammissibilità delle prove documentali illecitamente acquisite nel giudizio di separazione

In tema di prove documentali illecitamente acquisite per violazione della privacy, poiché manca nel codice di procedura civile una norma analoga a quella di cui all’art. 191 c.p.p. che sancisce l’inutilizzabilità, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, nell’ambito civile esse sono ammissibili e liberamente valutabili dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c., e ciò in quanto l’eventuale illiceità si sarebbe verificata in una fase preprocessuale senza ripercuotersi sugli atti stessi, e fatti salvi i profili di responsabilità penale.

In senso conforme

Cass. 20 settembre 2013, n. 21612
Cass. 28 agosto 2013, n. 19790
Cass. 11 luglio 2013, n. 17204
Trib. Roma 20 gennaio 2017
Trib. Torino 8 maggio 2013

In senso difforme

Cass. 8 novembre 2016, n. 22677