Affidamento superesclusivo: il Tribunale di Velletri conferma la cd. “terza via” nel caso di totale indifferenza da parte del genitore non collocatario |
Per porre rimedio alle situazioni in cui appaiano evidenti le carenze nelle cure e negli interessi per i figli da parte di una delle due figure genitoriali, il genitore che con loro convive può richiedere, ai sensi dell’art. 337-quater c.c. che il Giudice disponga per lui l’affidamento esclusivo degli stessi,«qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore».
L’introduzione dell’istituto del cd. affidamento monogenitoriale o esclusivo, costituendo la via residuale individuata dalla legge per l’esercizio della responsabilità genitoriale, non è, tuttavia, scevro di complicazioni pratiche.
E infatti, la norma in esame ha espressamente fatto salva una gestione condivisa della responsabilità, quando si tratti di assumere nei confronti dei figli “le decisioni di maggiore interesse” riguardanti, ad esempio, la salute o l’istruzione di quest’ultimi.
Accade pertanto che, talvolta, l’affidamento esclusivo non spieghi l’effetto di rimuovere gli ostacoli pratici del dover assumere decisioni nell’interesse dei figli, in ragione del fatto che l’altro genitore è distante, irreperibile, oppure ancora non s’interessa della sorte dei figli.
Proprio per scongiurare il rischio, la giurisprudenza ha recentemente elaborato una “terza via”, consistente nell’affidamento “superesclusivo” dei figli al genitore collocatario, in forza di un’interpretazione estensiva della proposizione “Salvo che non sia diversamente stabilito”, contenuta nel penultimo comma dell’art. 337-quater c.c.
Ecco che quando il Giudice, come nel caso preso in esame, decida “diversamente”, affidando in modalità super esclusiva i figli al richiedente, anche le decisioni di maggiore interesse riguardanti la prole potranno essere assunte dall’unico genitore affidatario, anche in disaccordo con l’altro.
L’altro genitore, per contro, viene, in quest’ultima ipotesi, relegato al ruolo di mero “osservatore”, nel senso che a lui è solamente attribuita la facoltà, in qualsiasi momento, di segnalare scelte dell’altro genitore che ritenga inappropriate o dannose, indicandole al Giudice e magari richiedendo una nuova modifica al regime di affidamento.
Con espressione perentoria ed efficace il Tribunale di Velletri, nel caso in esame, conclude per l’affidamento superesclusivo alla madre, dinanzi all’impegno solamente formale assunto dal padre in atti che, alla prova dei fatti, aveva preferito il medesimo e perdurante atteggiamento di distacco, incompatibile con le esigenze del minore. Osserva il Tribunale che: «nella situazione attuale, il resistente non ha assunto di fatto alcun ruolo genitoriale e ciò giustifica, al fine di meglio tutelare l’interesse del minore, il riconoscimento dell’affido nelle forme del cd. affido superesclusivo, risultando tanto opportuno quanto necessario per evitare, anche per questioni fondamentali, quali quelle medico-sanitarie, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia».