Sanzionabile ex art. 709-ter c.p.c. il genitore che coinvolge il figlio nei contrasti con l’altro genitore

Trib. Pavia 19 dicembre 2017

 Il comportamento di un genitore il quale pretende che la comunicazione con l’altro genitore avvenga solo tramite i rispettivi legali può essere gravemente pregiudizievole per il corretto esercizio dell’affidamento condiviso e può comportare una sanzione ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c.. Può essere sanzionato ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c., inoltre, il genitore che rende partecipe il figlio dei propri contrasti con l’altro genitore, facendogli addirittura leggere le comunicazioni scambiate tra i legali e criticando aspramente l’altro genitore in sua presenza, trattandosi di comportamenti gravemente lesivi della serenità del figlio stesso e del corretto esercizio dell’affido condiviso. I predetti comportamenti possono comportare il risarcimento danni a favore del figlio.