Applicabili d’ufficio i rimedi ex art. 614-bis c.p.c. se la madre ostacola il rapporto tra padre e figlio

Nei confronti del genitore che ponga in essere ostacoli alla frequentazione del figlio con l’altro genitore, può essere disposto d’ufficio l’ammonimento ex officio sulla base di quanto disposto dall’art. 709-ter c.p.c. con l’invito a cessare ogni condotta pregiudizievole alla frequentazione con l’altro genitore, nonché può prevedersi – ex art. 614-bis c.p.c.– la condanna a corrispondere una somma di denaro per ogni comportamento ostativo specificamente individuato dal Tribunale.

in senso conforme

Trib. Roma, 23 dicembre 2017
Trib. Roma, 16 dicembre 2016
Trib. Firenze 10 novembre 2011